ZES Unica - 2024

Determinate dopo lunga gestazione le modalità d’accesso al tax credit ZES Unica con il decreto 17 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio. Finestra di presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate aperta dal 12 giugno al 12 luglio 2024; l’ordine cronologico di presentazione non inciderà sulla la prenotazione dei fondi. Per nuovi impianti e attrezzature, ma anche terreni e immobili strumentali, crediti d’imposta tra il 15 e il 70%, differenziati per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

Destinatarie dell’incentivo le imprese già operative o che si insediano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e quelle della regione Abruzzo individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

BENEFICIARI

Possono accedere al credito d’imposta ZES Unica tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e quelle della regione Abruzzo individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Non possono accedere al credito d’imposta ZES Unica:

  • le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
  • le imprese in difficoltà;
  • i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
  • nel settore dei trasporti (ammessi invece i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture);
  • nell’ambito della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga;
  • dei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si deve tenere conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione.

Per le imprese del settore agricolo e della pesca è stato istituito uno specifico credito di imposta ZES Unica in attesa di decreto attuativo, che dovrà essere emanato dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ATTIVITÀ FINANZIABILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati dal primo gennaio 2024 o che si intendono realizzare fino al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di leasing, di:

  • nuovi impianti e attrezzature destinati a strutture produttive esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica.

Ammissibile anche, entro il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato:

  • l’acquisto di terreni;
  • l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali.

Pur dovendosi necessariamente rispettare le condizioni per la definizione di «investimento iniziale», gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se privi del requisito della novità, e riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Sono esclusi:

  • i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo;
  • le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento.

Regole di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione:

  • le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione;
  • gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

Ammontare dei progetti d’investimento ammissibili:

limite minimo
200 mila €
limite massimo
100 milioni €

Il credito d’imposta è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento. In particolare, il credito di imposta è determinato:

CALABRIA, CAMPANIA, SICILIA E PUGLIA*

micro e piccole imprese
60%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

40%

per investimenti superiori a 50 milioni €

medie imprese
50%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

40%

per investimenti superiori a 50 milioni €

grandi imprese
40%

*TARANTO (PUGLIA)

micro e piccole imprese
70%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

50%

per investimenti superiori a 50 milioni €

medie imprese
60%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

50%

per investimenti superiori a 50 milioni €

grandi imprese
50%

BASILICATA, MOLISE E SARDEGNA**

micro e piccole imprese
50%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

30%

per investimenti superiori a 50 milioni €

medie imprese
40%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

30%

per investimenti superiori a 50 milioni €

grandi imprese
30%

**SULCIS (SARDEGNA)

micro e piccole imprese
60%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

40%

per investimenti superiori a 50 milioni €

medie imprese
50%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

40%

per investimenti superiori a 50 milioni €

grandi imprese
40%

ABRUZZO (zone assistite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027)

micro e piccole imprese
35%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

15%

per investimenti superiori a 50 milioni €

medie imprese
25%

per investimenti inferiori a 50 milioni €

15%

per investimenti superiori a 50 milioni €

grandi imprese
15%

Laddove le domande dovessero superare i fondi a disposizione (pari a 1,8 miliardi di euro), sarà applicato un criterio di riparto tra tutti gli aventi diritto, con riduzione del beneficio.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate (da emanarsi entro il 22 luglio 2024). Dopo questa data le imprese sapranno se potranno beneficiare dell’agevolazione integrale o ridotta proporzionalmente.

 

I crediti superiori a 150 mila euro saranno utilizzabili dopo gli esiti dei controlli previsti, con relativa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

SCADENZE

Per l’accesso all’agevolazione è necessario trasmettere apposita comunicazione di accesso all’Agenzia delle Entrate dal 12 giugno al 12 luglio 2024. L’ordine cronologico di presentazione non è rilevante per la prenotazione dei fondi.

VINCOLI

Il credito di imposta dovrà essere rideterminato:

  • se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. In tal caso, il credito d’imposta dovrà essere ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
  • se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione. Oppure, nel caso di beni acquistati in leasing, dovrà essere rideterminato se non viene esercitato il riscatto. In tal caso, il credito di imposta dovrà essere ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni.

Le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici.

I soggetti che avranno presentato la comunicazione di prenotazione entro il 12 luglio 2024 e avranno realizzato, entro il 15 novembre 2024, investimenti per un ammontare inferiore a quello inizialmente previsto, dovranno comunicare dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025 all’Agenzia delle Entrate l’ammontare effettivo degli investimenti e il credito maturato.

A carico delle imprese è prevista una certificazione obbligatoria, rilasciata dal revisore dei conti o da una società abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.

CUMULABILITÀ

No alla cumulabilità con Transizione 5.0.

Possibile la cumulabilità con il credito d’imposta 4.0 e con incentivi che non sono aiuti di Stato, con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto più elevata consentita dalle regole Ue (si segnala però che le percentuali di aiuto ZES Unica sono già quelle massime consentite in sede europea).

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