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Sommario
Incremento di 200,7 milioni di euro della disponibilità per l’anno in corso. Prosegue senza intoppi l’iter del disegno di legge di assestamento del bilancio 2024, con il capitolo di spesa dedicato alla Nuova Sabatini a subire maggiormente i benefici della rimodulazione. Lo Stato dà dimostrazione di continuare a credere nel potenziale della misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, che ha ormai i caratteri della strutturalità. Ad avvalorare questa tesi, anche la recente emissione della Circolare direttoriale 22 luglio 2024, n.1115. Le nuove disposizioni operative, che si applicheranno dal primo ottobre 2024, mettono in atto l’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, di particolare interesse per gli investimenti in beni ordinari delle micro e piccole imprese.
Nell’ambito dell’aggiornamento per l’anno in corso delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese, assume grande rilevanza la proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy per il capitolo di spesa relativo alla Nuova Sabatini, che registra un complessivo incremento, per l’anno 2024, di 200,7 milioni di euro, arrivando così ad uno stanziamento assestato pari a 615,7 milioni di euro.
Nuova Sabatini, supporto sempre affidabile agli investimenti
Mentre altri fondi destinati ad attività produttive vengono sottoposti a decrementi, la Nuova Sabatini è la misura maggiormente potenziata all’interno della rimodulazione, a dimostrazione della volontà del Governo di mantenere sempre attivo e accessibile questo strumento di grande impatto e comprovata continuità, diretto a sostenere gli investimenti in beni materiali o immateriali delle PMI che hanno sede in Italia.
Sono proprio queste ultime a poter trarre maggiore vantaggio dall’agevolazione “potenziata” proposta a fronte di aumenti di capitale, che prevede una quota di contributo a fondo perduto doppia (rispetto a quella “standard”) per gli investimenti in beni ordinari da effettuarsi attraverso finanziamento bancario o in leasing.
Quali contributi se viene deliberato un aumento di capitale
Se entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i sei mesi antecedenti, l’impresa (necessariamente costituita in forma di società di capitali) delibera un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento, si alzano le quote di contributo. È in particolare previsto un fondo perduto al 14,3% sui finanziamenti delle micro e piccole imprese per investimenti ordinari, green e 4.0; per le medie imprese, invece, quota del 10,1% per tutte le operazioni.
La differenza è sostanziale nel confronto tra la quota “standard” associata agli investimenti in beni strumentali ordinari (7,7%) e quella concessa, sempre per la stessa tipologia d’investimento alle micro e piccole imprese che procedono all’aumento di capitale (14,3%).
Scadenze temporali precise
L’operazione di capitalizzazione dovrà seguire tappe specifiche che, se non rispettate, precluderanno l’accesso all’agevolazione e l’impossibilità di scalare alla versione standard.
L’aumento di capitale dovrà essere concluso esclusivamente nella forma di conferimento in denaro (come “versamento in conto aumento del capitale”): entro i trenta giorni successivi dal decreto di concessione del contributo, dovrà essere stato versato almeno il 25% dell’importo dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Il decreto di concessione riporterà indicazioni sugli obblighi di versamento delle ulteriori quote da versare, a copertura del restante 75%, in corrispondenza e proporzionalmente alle singole richieste di erogazione.
Invece, se l’aumento di capitale è effettuato dall’unico socio o da una Srl semplificata, dovrà risultare versato per intero entro trenta giorni dal decreto di concessione.
L’accessibilità a questa nuova opportunità agevolativa, possibile a partire dal primo ottobre 2024, è definitivamente attuata dalla circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, che dà seguito a quanto previsto dal decreto 19 gennaio 2024, n. 43, emanato per la messa a terra dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019.