Agevola Imprese

Nuova Sabatini
13 Settembre 2023

Nuova Sabatini, no a dicitura e CUP in bonifico: solo fattura

Dicitura Nuova Sabatini e modalità di correzione in caso di mancato inserimento: le ultime modifiche alla FAQ 10.7, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sanciscono l’impossibilità di sanare l’assenza del CUP nella fattura del fornitore con il suo inserimento nella causale di pagamento del relativo bonifico. CUP e dicitura devono essere apposti esclusivamente sui documenti di spesa. Le nuove disposizioni si riferiscono alle domande presentate a partire dal 22 aprile 2023, con fatture emesse dal primo giugno 2023

Lo prevede l’art. 5, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nell’ambito delle “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”. A partire dal primo giugno 2023, tutte le fatture relative all’acquisto di beni e servizi, effettuati da attività produttive e oggetto di aiuti pubblici, devono obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice unico di progetto (CUP), indicato nell’atto di concessione o comunicato dall’ente concedente al momento di assegnazione dell’incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

La nuova indicazione è stata recepita dal MIMIT, intanto per quanto concerne le procedure legate alla Nuova Sabatini. Sulla base di quanto stabilito è stata modificata la FAQ 10.7, presente sulla pagina web del Ministero dedicata all’agevolazione: si prevede, che al contrario di quanto precedentemente ammissibile, per tutte le fatture elettroniche emesse dal primo giugno 2023, relative a domande presentate a partire dal 22 aprile 2023, il CUP e la dicitura debbano essere apposti esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

  • inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
  • qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura.

Non è pertanto più ammessa la rettifica tramite inserimento di CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico.

Come rettificare la fattura

La fattura emessa dal fornitore dopo il primo giugno 2023 che non contiene il CUP dovrà essere regolarizzata immediatamente dopo la scoperta dell’irregolarità attraverso un’integrazione elettronica da unire all’originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019.

  • Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio (SdI), a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve (senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa) inviare l’integrazione elettronica allo SdI; ciò per ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
  • Permane la possibilità di regolarizzare la fattura elettronica mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa
  • ­Non è possibile regolarizzare le fatture elettroniche stampandole e apponendo dicitura e CUP con scrittura indelebile.

La nuova regola per il leasing

Con queste stesse modalità, anche la fattura emessa dal fornitore alla società di leasing che non contiene il CUP dovrà essere regolarizzata, subito dopo la scoperta dell’irregolarità, attraverso un’integrazione elettronica da unire all’originale. Società di leasing e gestori sono invitati a controllare con attenzione le fatture emesse dall’inizio del mese di giugno.

Recap Dicitura:

DOMANDE NUOVA SABATINI PRESENTATE DAL 1° GENNAIO 2023

“Codice Unico di Progetto – CUP” (identificativo di 12 cifre assegnato alla domanda di accesso al contributo), ad esempio: “CUP – 012345678910”

+

“art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”.

I consulenti Agevola consigliano di apporre le due voci su tutti i titoli di spesa relativi all’investimento per cui è stata presentata domanda Nuova Sabatini al fine di escludere qualsiasi possibilità di contestazione o revoca del beneficio.

Nelle fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, le due voci devono trovare collocazione separata: il CUP nell’apposito campo, la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” nell’oggetto o nel campo note. Devono essere apposte dal fornitore del bene, unico a poter intervenire sulla fattura, anche in caso di investimenti tramite locazione finanziaria: in questo caso alla società di leasing spetta il compito di controllare la corrispondenza tra il codice CUP della domanda e quello riportato sulla fattura ricevuta dal fornitore (che lo avrà a sua volta ricevuto dal fruitore dell’agevolazione).

Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso SdI, se prevista dalla normativa applicabile.

In fase di controllo, la fattura trovata sprovvista dei necessari CUP e dicitura, non è considerata valida. Ciò comporta la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

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