Tutte le aziende (escluse quelle agricole) e le attività produttive iscritte nel Registro delle imprese sono tenute a stipulare una polizza contro le calamità naturali entro la fine del mese. È stato pubblicato in Gazzetta una settimana fa il decreto attuativo che stabilisce le regole operative per le coperture. Per le imprese coinvolte dal nuovo obbligo assicurativo, in caso di mancata stipula delle polizze, è possibile l’esclusione dall’accesso a incentivi e garanzie, incluse quelle erogate dal Fondo per le PMI.
Sancita con la conversione del Milleproroghe, si avvicina la scadenza della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali.
Con l’esclusione delle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, già coperte dal fondo mutualistico, la generalità del mondo produttivo dovrà adeguarsi entro fine mese a quanto disposto dal Dm 30 gennaio 2024 n.18 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2025).
Qui un indice degli argomenti:
I beni da assicurare per gli eventi calamitosi
Il provvedimento ministeriale, dando attuazione a quanto già previsto dalla Legge di bilancio 2023 (art.1, commi 101-111), stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile), devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, lettera B-II, n.1), 2) 3) del Codice civile, specificamente terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature. I beni da coprire sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa; quindi, non sono solo quelli di proprietà, ma anche quelli in affitto. Non sono assicurabili invece beni gravati da abuso edilizio.
Gli eventi calamitosi per cui i beni devono essere assicurati sono in particolare sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
No polizza, no incentivo
In caso di mancata stipula delle polizze entro il 31 marzo 2025, «si deve “tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali». In altri termini, alle imprese potrebbe essere preclusa la possibilità di accedere a garanzie pubbliche (incluse quelle concesse dal Fondo MCC), e altri sostegni finanziari offerti dallo Stato anche non riguardanti gli eventi catastrofali.
Non viene specificato se le conseguenze indirettamente sanzionatorie incideranno sugli incentivi eventualmente già richiesti o sulle domande ancora da presentare. Né se possa essere prevista una perdita integrale del contributo oppure un suo riconoscimento soltanto parziale. È comunque caldamente consigliato alle imprese attivarsi subito per conformarsi all’obbligo che, secondo alcune stime, potrebbe comportare un esborso annuale anche molto contenuto, a seconda dei casi.
Maggiore tutela per le micro-piccole imprese
L’Italia è un paese ad alto rischio climatico e sismico; catastrofi come le alluvioni del 2023 e del 2024 che hanno colpito l’Emilia-Romagna hanno messo in evidenza un significativo gap assicurativo rispetto ai danni economici causati da eventi naturali estremi, che sono sempre più frequenti e severi. L’introduzione dell’obbligatorietà della stipula va soprattutto nella direzione di tutelare le realtà più piccole, ad oggi meno assicurate e maggiormente esposte ai rischi catastrofali e agli eventuali costi di ricostruzione.