Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design: nell’ultimo mese sono stati compiuti passi da gigante per sbloccare l’iter della certificazione anti-controlli, tanto attesa dalle imprese interessate. Primo step decisivo lo scorso 15 maggio, con la pubblicazione dell’Albo dei certificatori, soggetti abilitati al rilascio degli attestati della qualificazione dei progetti ammissibili all’agevolazione. Pubblicati invece in data 5 giugno i modelli di certificazione. Subito dopo l’approvazione delle “Linee Guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta, possibile per gli iscritti all’Albo inoltrare le certificazioni da loro rilasciate.
Cosa cambia per le aziende? .
È possibile consultarlo dal 15 maggio 2024: è l’Albo dei certificatori R&S, che il Mimit ha reso pubblico con decreto direttoriale. Tra i circa 300 certificatori regolarmente iscritti, con il numero 232, compare l’ing. Bruno Mosole, punto di riferimento per Agevola e i suoi interlocutori nell’ambito della Transizione 4.0, abilitato per la certificazione di tutte le tipologie di attività nell’ambito Ricerca & Sviluppo.
Ing. Mosole, dalla scorsa settimana sono stati resi disponibili i modelli che si potranno utilizzare per la certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Esatto, il lungo iter per certificare gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, agevolati con credito di imposta, è al traguardo. Il Mimit ha pubblicato i modelli di certificazione. Sarà possibile inviarli attraverso l’apposita piattaforma in seguito alla pubblicazione delle linee guida cui il certificatore è tenuto ad uniformarsi per la corretta applicazione del credito d’imposta. Queste ulteriori informazioni integrative sono chiamate a portare chiarezza relativamente ad alcune incertezze ancora presenti sulla materia. Mi riferisco in particolare all’annosa questione dell’applicazione delle regole disposte dal Manuale di Frascati e dal Manuale di Oslo, soprattutto in relazione alla disciplina applicata fino al 2019.
Perché la procedura di certificazione era tanto attesa dalle imprese?
La certificazione ha lo scopo di mettere l’impresa al riparo, anche per progetti già realizzati, da contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria; può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti non siano già constatate.
Sì, perché ricordiamo che in alcune situazioni l’Agenzia delle Entrate non si è limitata a rilevare la non spettanza dell’agevolazione, ma ne ha sostenuto l’inesistenza. Con conseguenze di rilevanza penale, non solo pecuniaria.
È così: questa situazione si è in alcuni casi verificata, comportando per le aziende ripercussioni sul piano societario e penale. Tuttavia, è necessario rilevare la grande complessità della materia, che può aver indotto in errore tante realtà che si sono avvalse del credito d’imposta destinato alla Ricerca sostanzialmente in buona fede ma, magari, senza una consulenza esperta e competente.
Ed è per questo che le istituzioni hanno “messo delle toppe” con il decreto semplificazioni del 2022?
Sì, ormai ancora un anno fa è stato deciso di introdurre la facoltà, non l’obbligo, di far attestare da enti o professionisti esperti la correttezza dei progetti di Ricerca & Sviluppo per legittimarli alla fruizione del credito d’imposta, al riparo dalle contestazioni tributarie. Ma solo con le ultime disposizioni ministeriali questa indicazione ha cominciato ad essere messa concretamente a terra.
Nello stesso tempo, è stata data alle imprese beneficiarie la possibilità di effettuare un riversamento del credito d’imposta per le vecchie annualità. Si tratta in sostanza di una sanatoria, che consente la restituzione spontanea (ancora aperta e prorogata dalla recente conversione del Dl 39/2024 dal 30 luglio al 31 ottobre 2024) dei bonus relativi al periodo 2015-2019 senza corrispondere sanzioni e interessi.
Quindi un’impresa che tema contestazioni, ma non le abbia ancora ricevute, può certificare l’attività e togliersi il pensiero.
La certificazione nasce per questo, come abbiamo visto. Va sottolineato però che il certificatore incaricato di analizzare l’attività deve garantire professionalità e indipendenza, segnalando eventuali problematiche all’impresa. Grazie alla possibilità di riversamento, tuttavia, fino alla fine di ottobre in caso di ostacoli alla certificazione, è giusto ricordare che c’è un piano B: restituire il beneficio, senza ripercussioni.
Viceversa, sempre per effetto di una proroga inserita nel Dl 39, è stato spostato in avanti di tre mesi, al 30 settembre 2024, il termine per revocare un riversamento già comunicato, ma che magari il parere esperto di un certificatore accreditato potrebbe valutare come non necessario.
Quali sono le attività che si possono sottoporre a certificazione?
È possibile certificare progetti e sottoprogetti legati ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (compresa l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica), design e innovazione estetica (articolo 1, commi 200-202, legge 160/2019), applicabili dal 2020 in avanti. Inoltre, progetti di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013), relativi al quinquennio 2015-2019, che, appunto, in caso di incertezze, possono essere oggetto di riversamento spontaneo.
In ogni caso, è consigliabile blindare con un “bollino” di conformità gli investimenti agevolabili, sia quelli già effettuati, sia quelli in programma.
Il mio consiglio agli imprenditori è sempre lo stesso: affidarsi a chi si occupa di finanza agevolata con competenza e specializzazione, garantendogli di poterne fruire con serenità.