Agevola Imprese

Bando RepowerEu • Rinnovabili PMI

Fondo perduto fino al 50%
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Con Decreto Direttoriale del 14/03/2025, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha disciplinato le modalità di accesso al bando a supporto degli investimenti delle PMI italiane in impianti fotovoltaici e impianti ad energia rinnovabile al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

c) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;

d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;

e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

f) essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.

I programmi di investimento possono essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico su base annua.

I programmi di investimento devono in ogni caso essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita da soggetti qualificati, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici.

Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:
a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente.

b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;

c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; l’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;

d) prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a un milione di euro;

e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda (per avvio si intende la stipula di impegni giuridicamente vincolanti e in generale di ogni impegno che renda irreversibile il programma, l’emissione di fatture, l’effettuazione di pagamenti);

f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (per ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ammissibile o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, che riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta con le caratteristiche indicate nel decreto (art. 6, c. 2);

d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento. Tale voce di spesa è ammissibile in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere a), b) e c).

Contributo

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nella misura massima del:

  • 30% per le medie imprese, 40% per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b);
  • 30% delle spese ammissibili di cui alla lettera c), per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
  • 50% delle spese ammissibili di cui alla lettera d), per la diagnosi energetica.

Procedura

La domanda deve essere presentata sulla piattaforma di Invitalia dal 04/04/2025 e fino al 05/05/2025.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria; la graduatoria sarà pubblicata entro 120 giorni dalla chiusura dello sportello.

L’erogazione potrà avvenire in non più di 2 stati di avanzamento lavori, di cui la prima quota a fronte della presentazione di fatture di acquisto riferite a beni corrispondenti ad almeno il 20% dell’investimento ammesso (se tali fatture non sono ancora quietanziate, l’agevolazione massima erogabile non potrà essere comunque superiore al 50% del contributo complessivamente concesso in relazione a tali spese). L’erogazione avverrà entro 60 giorni dalla richiesta.

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