Agevola Imprese

Legge di Bilancio
17 Gennaio 2025

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2025

Le 10 cose da sapere sulle agevolazioni per gli investimenti

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024. Tra le novità d’interesse per le imprese che investono: la nuova IRES premiale, le modifiche ai bonus Transizione 5.0 e 4.0 e il rifinanziamento pluriennale della Nuova Sabatini. Conferma, con alcune novità, delle disposizioni del Fondo di Garanzia PMI; prevista poi la proroga del credito di imposta ZES Unica, anche per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura. Ecco una fotografia dei dieci più rilevanti interventi nell’ambito dell’agevolato.

Chiudendo il percorso parlamentare, l’ok definitivo è arrivato il 28 dicembre 2024 al Senato, con successivo approdo nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: la nuova Manovra 2025 vale 30 miliardi. Alcune norme sono già entrate in vigore dal primo gennaio; altre misure, come la Mini-IRES, invece, necessitano di un ulteriore passaggio attuativo.

Transizione 5.0 (commi 427-429)

Pass per il credito d’imposta: la legge di Bilancio apre alla possibilità di agevolare macchinari obsoleti, senza controllo dei consumi per i cinque anni successivi, accedendo direttamente alla “quota d’ingresso” al 35% con spesa fino a 10 milioni di euro. Questo a condizione che i beni siano caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di norme di settore o da prassi.

E poi: scaglione unico fino a 10 milioni, maggiorazioni fotovoltaico e cumulabilità. Tutte le novità sono applicabili agli investimenti effettuati dal primo gennaio 2024.

Sostituzione senza verifiche

Per gli acquisti di beni, effettuati in sostituzione di beni materiali, con caratteristiche tecnologiche analoghe, viene considerata intrinseca la caratteristica di ridurre i consumi della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%. Perché sussista questa condizione e non si rendano obbligatori i normali calcoli di verifica, i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Devono inoltre garantire un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o da prassi.

Accorpamento prime due fasce d’investimento: scaglione unico fino a 10 milioni

Per tutti gli investimenti, non solo quelli in sostituzione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo (risparmio energetico minimo) e fino al 45% (risparmio energetico massimo) per la quota di investimenti fino a 10 milioni (con aliquota intermedia al 40%).

Fotovoltaico

Per gli investimenti in moduli fotovoltaici a maggior efficienza prodotti nell’Unione Europea aumentano le percentuali di calcolo per il credito d’imposta. In particolare, viene inserito un extra bonus pari al 30% per gli impianti fotovoltaici eseguiti con moduli di tipo a).

Ora, tutti i moduli fotovoltaici di tipologia a), b) e c) contribuiscono alla base di calcolo del credito d’imposta con percentuali rispettivamente del 130%, 140% e 150% del loro costo. Possibile dunque ottenere incentivi fino al 67,5% del costo del fotovoltaico, se abbinato a un bene trainante con un credito d’imposta del 45%.

Cumulabilità

A seguito delle modifiche apportate in Manovra, il credito di imposta è cumulabile:

  • con il credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno e il credito di imposta ZES Unica Agricoltura;
  • con il credito di imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS);
  • con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’UE, a condizione che si rispetti il divieto del doppio finanziamento;
  • con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Resta confermata la non cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0.

Mini-IRES (commi 436-444)

Con prossimo decreto attuativo verrà definita una riduzione, per l’anno d’imposta 2025, di 4 punti dell’aliquota IRES per le imprese che accantonano l’80% degli utili, destinandone almeno il 30% a investimenti in beni 4.0 e 5.0. L’accesso al beneficio è condizionato a ulteriori vincoli, tra cui la necessità di effettuazione di nuove assunzioni e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione.

Transizione 4.0 (commi 445-448) 

Niente crediti d’imposta 4.0 nel 2025 per gli investimenti in beni immateriali, ma si può ancora utilizzare la coda temporale per gli ordini del 2024. La legge di Bilancio 2025 cancella il bonus (che era previsto al 10%) per i software 4.0. Per i beni materiali, scatta un tetto di spesa di 2,2 miliardi, con assegnazione dei crediti in base all’ordine cronologico delle domande.

Beni immateriali 4.0

Dal primo gennaio 2025, chiuso il sipario per i tax credit assegnati ai software 4.0. Restano valide le prenotazioni effettuate entro la fine del 2024 (credito del 15% fino a 1 milione di spesa agevolabile se la consegna del software avverrà entro il 30 giugno 2025).

Plafond beni materiali 4.0

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A alla legge 232/2016) realizzati o prenotati nel 2025 il bonus resta cristallizzato nelle aliquote già previste. Viene però sottoposto a un tetto di risorse complessive di 2,2 miliardi, assegnate in base all’ordine cronologico delle domande. Le domande inviate a GSE dopo l’esaurimento delle risorse non avranno diritto ad alcun credito. Con un prossimo decreto, il Mimit apporterà le necessarie modifiche a contenuto, modalità e termini di invio delle nuove comunicazioni.

Nulla cambia per chi ha “prenotato” i beni al fornitore (con acconto 20%) entro la data di pubblicazione della legge di Bilancio 2025.

Credito d’imposta per i listing (comma 449) 

Le PMI che vogliono approdare in Borsa possono avvantaggiarsi ancora per tre anni (fino al 2027) del credito d’imposta del 50% sui costi di consulenza sostenuti. Resta a 500 mila l’importo massimo del bonus per singola PMI.

Fondo di Garanzia per le PMI (comma 450)

Viene estesa, con alcune novità, fino al 31 dicembre 2025 l’attuale disciplina del Fondo di garanzia PMI. In particolare, vengono confermati l’importo massimo garantito per singola impresa, pari a 5 milioni di euro e la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo.

Viene poi modificata la definizione di mid-cap: viene infatti rimosso il limite minimo dei 250 dipendenti. Per quanto riguarda le percentuali di copertura, mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità si prevede una riduzione rispetto al 2024, con l’applicazione di una sola aliquota al 50%, senza differenziazione in base alla fascia di valutazione.

Credito di imposta R&S (commi 458-460)

Un prossimo decreto Mimit stabilirà modalità di erogazione e percentuali di un contributo in conto capitale che verrà riconosciuto ai soggetti che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, alla procedura di riversamento del credito d’imposta R&S.

Nuova Sabatini (comma 461)

Rifinanziamento da 1,7 miliardi di euro per la Nuova Sabatini; nessuna modifica viene apportata alla disciplina in essere.

In particolare, per l’agevolazione vengono stanziati 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni per il 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Fondo 394 Simest (commi 463-470)

Le risorse destinate al Fondo 394/81 per l’internazionalizzazione saranno utilizzate anche per concedere finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto alle imprese che intendono effettuare investimenti nell’America centrale o meridionale oppure alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel territorio. Verranno supportati investimenti produttivi o commerciali, nonché per innovazione tecnologica, digitale, ecologica, per la formazione del personale e il rafforzamento patrimoniale.

Credito d’imposta ZES Unica (commi 485-491)

Proroga al 2025 per il credito d’imposta (ora cumulabile con 5.0) alle imprese operanti nelle regioni rientranti nella ZES Unica, a sostegno dell’acquisizione di beni strumentali nonché all’acquisto di terreni e di immobili strumentali. La nuova legge di Bilancio autorizza da subito la spesa di 2,2 miliardi per l’anno 2025, e stabilisce i termini delle finestre temporali che verranno aperte per le necessarie comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta ZES Unica Agricoltura (commi 544-546)

Proroga del credito d’imposta ZES Unica Agricoltura per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nelle aree della Regione Abruzzo ammissibili. Anche per quest’agevolazione previste specifiche finestre temporali di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Lo stanziamento previsto per l’anno 2025 è pari a 50 milioni di euro.

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