FAQ
1. Nuova Sabatini
1.1 Con l’espressione «al fine dell’ammissibilità alla Nuova Sabatini per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, è necessario che sia previsto un piano di investimento più ampio, di cui il fotovoltaico rappresenti una parte integrata in modo organico e funzionale» si intende che l’impianto fotovoltaico non può produrre più del fabbisogno degli altri beni rientranti nello stesso progetto?
Né la normativa Nuova Sabatini, né le indicazioni operative fornite dal Mimit entrano nel dettaglio relativamente alla producibilità degli impianti fotovoltaici in relazione al fabbisogno energetico dei beni strumentali contestualmente rientranti nello stesso progetto d’investimento. Non è espressamente previsto alcun limite tra energia rinnovabile prodotta e consumata, è posto invece l’accento sulla concomitanza degli investimenti.
(24/03/2025)
1.2 Nel caso di acquisizione in leasing, il fornitore del bene oggetto dell’investimento agevolato Nuova Sabatini procede a fare la fattura alla società di leasing indicando nel testo della fattura la dicitura (codice CUP e riferimento legislativo). Per quanto riguarda la fatturazione dei successivi canoni leasing da parte della società di leasing, la dicitura dovrà essere presente anche sulle fatture mensili per tutta la durata del contratto, sia in ambito Nuova Sabatini, sia in ambito credito d’imposta?
Nel caso di un contratto di leasing, la disposizione agevolativa richiesta dalla Nuova Sabatini dev’essere riportata nel contratto stipulato dalla società di leasing con il cliente e nei documenti di spesa che il fornitore emette nei confronti della società di leasing (che resta in possesso di tali documenti).
Le fatture per canoni di leasing periodici emesse dalla società di leasing verso il cliente non contengono invece tale riferimento normativo, in quanto l’agevolazione non si applica sui costi dei canoni ma sul costo attestato dal fornitore.
Si ricorda infine che la dicitura legata al credito d’imposta 4.0, anche nell’ambito della locazione finanziaria, va altresì apposta sul documento di trasporto.
(24/03/2025)
2. Transizione 5.0
2.1 Con la legge di Bilancio per il 2025 (n. 207/2024), è stata riconosciuta la possibilità di cumulare il bonus 5.0 con altre agevolazioni di origine comunitaria, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In che modo si calcola il cumulo tra credito d’imposta 5.0 e un’altra agevolazione finanziata da risorse europee?
La modalità di calcolo che consente il cumulo tra le misure senza determinare doppio finanziamento è quella che prevede di applicare una seconda misura al valore residuale al netto dell’incentivo fruito dalla prima (sulle basi di “cronologia” e “nettizzazione”).
Insomma, laddove il progetto di innovazione risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche (europee, ma anche nazionali), è ammesso il cumulo con il credito d’imposta 5.0 (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la quota dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche. Nel calcolo andrà considerato il risparmio di imposta (ad oggi 24% di IRES e 3,9% di Irap) generato dal credito maturato. Anche questo beneficio indiretto va sommato ai benefici fruiti per verificare che la somma non superi il 100% dell’investimento.
(24/03/2025)
2.2 Alcune delle FAQ pubblicate dal Mimit a febbraio 2025 sulla Transizione 5.0 affrontano il tema della “procedura semplificata” per la sostituzione di beni obsoleti, spiegando tra l’altro che i beni sostituiti devono risultare «interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio», facendo riferimento alla vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico-contabile. Questa indicazione si applica anche in caso di leasing?
Il Mimit ha annunciato una prossima integrazione a questa indicazione con specifico focus sul leasing [N.d.R. non ancora pubblicata al momento della stampa di questo numero di Coin]. Fonti autorevoli riportano che per i beni inizialmente acquisiti in leasing e successivamente riscattati, la “procedura semplificata” è applicabile considerando il “teorico” periodo di ammortamento del bene, calcolato applicando i coefficienti dell’ammortamento fiscale, come se il bene sostituito fosse stato acquisito sin da subito in proprietà.
(24/03/2025)
3. Diciture
3.1 Lo stesso bene accede nel tempo a più agevolazioni cumulabili: con il primo bando gli viene assegnato un codice unico progetto (CUP), che il fornitore inserisce in fattura. Come gestire gli ulteriori CUP, comunicati successivamente al beneficiario, che ottiene nuovi incentivi sulla medesima spesa?
In caso di CUP multipli, è sufficiente inserire in fattura il primo acquisito in ordine temporale. Saranno poi i gestori delle nuove agevolazioni concesse a indicare come dimostrare l’avvenuta spesa: per esempio inserendo i CUP successivi all’interno delle relative quietanze di pagamento.