Ricerca & Sviluppo 2022

Il credito d’imposta per R&S permette che una parte delle spese sostenute per le attività di R&S, si tramutino automaticamente (quindi senza nessuna istanza preventiva) in un credito, il quale può essere inserito nella documentazione fiscale per ridurre/compensare quanto dovuto allo Stato.

Beneficiari

Imprese di qualsiasi settore e dimensione (sia PMI che Grandi Imprese), Consorzi e Reti di Impresa (con personalità giuridica),  Enti non commerciali e Imprese agricole.

Progetti agevolabili

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività

  1. di ricerca fondamentale
  2. di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
  3. finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
  4. di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Spese ammissibili

A) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

B) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota,(nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera A).

C) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;

D) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente;

E) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera A) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera C), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

F) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera A) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera C).

Vengono confermate le misure delle agevolazioni e nello specifico: 

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo al 20% e l’ammontare massimo di beneficio di 4 milioni di euro; 
  • il credito d’imposta del 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e l’ammontare massimo del credito d’imposta spettante di 2 milioni di euro; 
  • il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica al 10% e l’ammontare massimo del beneficio spettante a 2 milioni di euro. 

– ATTENZIONE –
OBBLIGO DI ASSEVERARE LA RELAZIONE TECNICA

Rimane l’obbligo di “asseverare” la relazione tecnica, che, si aggiunge alla certificazione da parte di un revisore legale già necessaria per la fruizione del credito.

L’obbligo documentale ha l’evidente scopo di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

Tale obbligo decorre già dalle relazioni tecniche che dovranno essere predisposte nel 2022 relativamente ai crediti d’imposta maturati in relazione alle attività svolte nel 2021.

 Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Agevola certifica, tramite una perizia tecnica assicurata e giurata, la possibilità di accedere ai benefici del CREDITO DI IMPOSTA 

Siamo disponibili a fissare incontri personalizzati ed individuali, presso le singole aziende, per la verifica dei criteri di accesso al Piano Industria 4.0.

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