Uno strumento più semplice e lineare: nonostante i tax credit Transizione 5.0 siano più generosi, resta elevata per molte imprese l’attrattiva delle agevolazioni previste dallo schema 4.0. Soprattutto in combinazione con le ulteriori possibilità d’incentivazione offerte da Nuova Sabatini che, grazie al cumulo, portano al fino al 30% il beneficio complessivo di cui possono godere gli investimenti nelle strumentazioni ad alta tecnologia. Attenzione, però, agli adempimenti: da sei mesi, infatti, anche il sistema 4.0 non è più completamente “automatico”, prevedendo obblighi comunicativi ex ante ed ex post.
Nonostante il via libera, dal 7 agosto 2024, alle prenotazioni per il nuovo bonus Transizione 5.0, che agevola i progetti d’innovazione green fino al 45%, sono tante le imprese che continuano a pianificare i propri investimenti facendo affidamento sui crediti di imposta 4.0 disposti dalla legge 178/2020. Più immediato e lineare rispetto al complesso schema 5.0, lo strumento 4.0 conserva infatti un notevole appeal, soprattutto in combinazione con l’agevolazione Nuova Sabatini, e quindi con la possibilità di arrivare a un abbattimento dei costi degli investimenti delle PMI fino al 30%, grazie al cumulo. Anche di più, per le micro e piccole imprese impegnate in un percorso di capitalizzazione.
4.0 versus 5.0: più certezze, più tempo, meno vincoli
In presenza dei requisiti e a fronte di una procedura più snella per l’ottenimento, i crediti d’imposta generati dall’acquisizione di beni strumentali 4.0 risultano “certi” sin dal momento della programmazione degli investimenti e possono essere concessi lungo un più ampio arco temporale rispetto a quelli sottoposti alla normativa 5.0, che impone la consegna dei beni agevolati entro il 31 dicembre 2025.
Ancora in vigore per il biennio 2024-2025 (con coda al primo semestre 2026 in presenza di ordini e acconti entro la fine del 2025), i crediti di imposta per gli investimenti con caratteristiche Industria 4.0, a differenza di quelli previsti dal piano Transizione 5.0 (art. 38, D.L. 19/2024 e Dm 24 luglio 2024), spettano senza l’obbligo di conseguire riduzioni minime dei consumi energetici. Inoltre, permettono di agevolare l’acquisizione di beni esclusi dall’ambito 5.0, come le macchine mobili non stradali omologate per l’uso di combustibili fossili, che non risultano ammissibili all’incentivo 5.0 neanche se impiegano combustibili alternativi quali HVO o biodiesel.
Crediti d’imposta beni materiali 4.0, fino al 20% anche nel 2025
Le aliquote previste per i crediti d’imposta associati all’acquisto di beni materiali 4.0 non subiranno modifiche con la fine dell’anno.
Per gli investimenti effettuati dal primo gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione), le agevolazioni sancite dal Piano Transizione 4.0 saranno riconosciute nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il massimale di spesa ammissibile, pari a 20 milioni di euro, si riferisce alla singola annualità e non all’intero triennio 2023-2025, come chiarito dalla circolare 14/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate: il tetto massimo stabilito per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal primo gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 è dunque pari a 60 milioni di euro.
Si associano invece alle singole annualità i diversi scaglioni, pertanto può essere consigliabile a un’impresa che nel 2024 abbia già investito 2,5 milioni di euro in beni materiali (allegato A, L. 232/2016) posticipare ulteriori acquisizioni di questo tipo al 2025, per ottenere nuovamente l’applicazione dell’aliquota agevolativa del 20%.
Crediti di imposta beni immateriali 4.0, l’anno prossimo scende l’aliquota
Nel 2025, l’aliquota del credito di imposta per i beni immateriali 4.0 sarà ribassata di 5 punti percentuali, dal 15 al 10%. Per bloccare la quota d’incentivo più elevata, le imprese hanno dunque interesse a spingere sull’acceleratore, concludendo o prenotando l’investimento in software, sistemi, piattaforme e applicazioni entro la fine del 2024.
Nel dettaglio, per gli investimenti inclusi nell’allegato B, L. 232/2016, effettuati dal primo gennaio 2024 (non prenotati nel 2023) fino al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro. L’aliquota del 15% è valida anche nel caso di investimenti che saranno effettuati entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In questo caso, l’investimento dovrà essere completato entro il 30 giugno 2025 per evitare il passaggio all’aliquota agevolativa del 2025, pari al 10%.
Infatti, per gli investimenti in beni immateriali effettuati dal primo gennaio 2025 (non prenotati nel 2024) fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta scenderà al 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro. Anche in questo caso sarà concessa una coda temporale, con l’aliquota agevolativa del 10% fruibile anche per gli investimenti che saranno effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Procedure semplici rispetto a 5.0, ma non più completamente automatiche
Seppure sottoposti a un iter procedurale molto più snello rispetto a quello che caratterizza i “cugini 5.0”, anche i crediti d’imposta 4.0 non sono più del tutto “automatici”. Per ottenerli su investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024), è obbligatorio trasmettere a GSE due distinte comunicazioni (ex ante ed ex post). Quelli effettuati dal primo gennaio 2023 fino al 29 marzo 2024, invece, richiedono l’invio della sola comunicazione consuntiva.
Le comunicazioni sono necessarie per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati. Secondo quanto disposto dall’ Agenzia delle Entrate (risoluzione 25/E/2024), fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni, le imprese che avranno validamente provveduto alle comunicazioni obbligatorie potranno utilizzare in compensazione i crediti d’imposta indicando come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato.
I dati riportati nei modelli F24 dovranno coincidere con quelli inseriti nelle comunicazioni: proprio per consentire l’incrocio e il controllo delle informazioni fornite, l’Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata il 19 giugno 2024, ha chiarito che, tenuto conto dei tempi tecnici, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024, viene sospeso per trenta giorni il rilascio delle ricevute dei modelli F24. Ciò per permettere all’Agenzia di effettuare le verifiche necessarie. In caso di esito positivo, la delega F24 viene così sbloccata mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.