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Transizione 5.0, back to school. Si tornerà a decretare anche su DNSH?

Dopo il via estivo alla possibilità di comunicare ex ante e in itinere, da ieri alle 12 è aperta anche la piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti 5.0. Corredate, ciascuna, dalla certificazione energetica ex post, dall’attestazione di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile, potranno essere presentate fino al 28 febbraio 2026. Reso disponibile per gli operatori in Area Clienti GSE anche il contatore delle risorse residue: alla data di ieri risultava prenotata soltanto una dozzina di milioni di euro, a fronte dello stanziamento complessivo di circa 6,3 miliardi. La definizione normativa del complesso piano d’incentivazione è tornata sui banchi a settembre: vedremo presto alla lavagna anche gli attesi ragguagli sul tema delle macchine mobili non stradali con motore termico, che avrebbero dovuto essere oggetto di discussione con L’UE?

 

È datato 11 settembre 2024 l’ultimo decreto direttoriale in ambito 5.0, atto a definire i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di completamento del progetto di innovazione: dalle ore 12 del giorno 12 settembre 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, disponibile nell’apposita sezione Transizione 5.0 del sito GSE.

Il set di procedure è completo

Mancava ancora questo tassello al complesso set di procedure previsto per richiedere l’agevolazione 5.0, istituita dall’articolo 38 del Dl 19/2024 e ufficialmente avviata soltanto ad agosto, dopo un lungo iter normativo. Il nuovo incentivo prevede un credito d’imposta semi-automatico per quanto riguarda accesso e fruizione, a favore delle imprese che effettuano, dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato. Un’evoluzione green, e con aliquote potenziate, del Piano Transizione 4.0 (tuttora in vigore per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, con coda al 30 giugno 2026 in caso di prenotazione), progettata per incentivare ancora la digitalizzazione, ma solo se parallela alla riduzione documentata dei consumi energetici a livello di struttura produttiva o di processo interessato dall’investimento (identificabile anche in un solo bene di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 interconnessi).

Il percorso verso la compensazione in F24: tre macro-tappe

Rispetto al suo avo 4.0, il nuovo contributo 5.0 presenta elevata complessità tecnica e procedurale. Rigorosamente perimetrata, l’architettura di accesso prevede l’invio a GSE di comunicazioni e certificazioni da parte di valutatori indipendenti, tra cui gli ingegneri, attraverso la piattaforma informatica Transizione 5.0.

La sua articolazione si snoda lungo tre tappe chiave:

  1. invio della comunicazione preventiva, accompagnata dalla certificazione ex ante dei consumi energetici (allegato VIII della circolare operativa “Transizione 5.0”), per la prenotazione del credito d’imposta;
  2. trasmissione della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, entro trenta giorni dalla ricezione della conferma dell’importo del credito di imposta prenotato, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo dei beni 4.0 e degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
  3. inoltro della comunicazione di completamento degli investimenti, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2026 (il completamento del progetto di innovazione però deve avvenire entro il 31 dicembre 2025). Quest’ultima fase di trasmissione delle informazioni tecnico-amministrative, degli estremi delle fatture relativi agli investimenti effettuati, della certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante (allegato X della circolare operativa “Transizione 5.0”) e dall’attestazione di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile (allegato V della circolare operativa “Transizione 5.0”), fino a ieri mattina bollata come “coming soon”, risulta ora attiva.

Pubblicato il contatore delle risorse disponibili

Coerentemente con l’aggiornamento, la sezione documentale GSE, mette a disposizione ora le nuove versioni della “Guida all’utilizzo del portale TR5” e delle “Istruzioni Operative Transizione 5.0”. Inoltre, è stato avviato il contatore delle risorse residue: alla data di ieri registrava uno stanziamento residuo ancora superiore a 6,2 miliardi di euro, a fronte di risorse prenotate per poco meno di 12 milioni, ma il suo monitoraggio capillare può riservare sorprese.

Ci sarà un nuovo provvedimento anche in ambito DNSH?

Intanto si attendono ancora ragguagli sugli esiti delle trattative tra Governo e Commissione UE per ottenere maggiori aperture sul DNSH. Ancora a fine luglio il capo della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marco Calabrò, aveva evidenziato gli importanti risultati conseguiti per il settore agricolo, riferendosi all’ammissibilità all’incentivo della sostituzione di vecchi e inquinanti trattori agricoli Stage I con quelli più efficienti Stage V. Aveva anche aggiunto che sarebbero andate avanti le interlocuzioni relative al settore delle costruzioni, a cui sarebbe poi seguito un provvedimento dedicato.

L’applicazione del principio DNSH, infatti, risulta essere motivo di esclusione di numerose attività dal Piano Transizione 5.0: in testa i mezzi mobili con motori termici utilizzati negli ambienti edili e delle escavazioni, tagliati fuori dalle regole DNSH e per i quali spesso non esistono alternative elettriche valide.

Ad oggi tale provvedimento non ha visto la luce e le disposizioni normative restano congelate nella versione aggiornata a metà agosto dalla pubblicazione della Circolare Operativa del 16 agosto 2024 con connessa Errata Corrige.

La questione delle macchine mobili non stradali

Due mesi fa, Calabrò prevedeva una prossima conclusione delle trattative con l’Europa, a cui avrebbe dovuto fare seguito la pubblicazione di apposita norma a emendare il testo dell’art. 5 del decreto 24 luglio 2024.

Attualmente, sulla base di quanto pubblicato, [e poi ripreso nella Circolare Operativa del 16 agosto 2024 con connessa Errata Corrige (che interviene sul capitolo 4, pagina 58)]:

  •  «… non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati: ad attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione: …»
  • di attività e attivi in ambito ETS che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile;
  •  «di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento Ue 2013/167 e dal regolamento Ue 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente a uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti».

Uso o omologazione? Terminologia e “teleologia”

Per quanto riguarda le «macchine mobili non stradali» come definite dal regolamento europeo 2016/1628, oggetto proprio della rettifica riportata alla Circolare Operativa 5.0 ci si chiede tuttavia come considerare i mezzi alimentati con combustibili non fossili, che sono necessariamente omologati “per utilizzo diesel”, ma non fanno “uso” di combustibili fossili, riportando la questione anche alla corretta interpretazione terminologica.

Dal punto di vista invece della finalità, l’art. 5 del decreto attuativo 5.0 prende origine dalla volontà di non arrecare significativo danno all’ambiente. Considerando che i combustibili non fossili (tipo HVO) sono sostenibili e in grado di ridurre l’emissione della CO2 del 90%, le macchine operatrici alimentabili con tali carburanti (quindi che non usano combustibile di origine fossile, ma combustibile sostenibile ed in grado di ridurre significativamente l’impatto a livello ambientale) come devono porsi rispetto alle limitazioni dell’art. 5 se omologate “diesel”?

Il dubbio sorge ancora più vivido alla luce della recentissima istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato (decreto 7 agosto 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in G.U. Serie Generale n.199 del 26 agosto 2024).

Precedenti e parallelismi: Nuova Sabatini Green

Ricordando quanto avvenuto con Nuova Sabatini Green, che nel corso dei vari ampliamenti dell’Allegato 6/C, ha aperto la strada dell’ammissibilità dei mezzi N2 e N3 alimentati con combustibili alternativi (come HVO) a fronte di dichiarazione del fornitore (non potendo il libretto riportare altro che il dato dell’alimentazione diesel), ci si chiede perché non debbano allo stesso modo essere considerati “capaci di ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi” anche nuovi escavatori o pale gommate che utilizzano lo stesso combustibile alternativo. Un utilizzo, tra l’altro, documentabile; per esempio, dalle fatture di acquisto del carburante alternativo e/o la documentazione di contabilizzazione delle accise, tipicamente predisposta per macchine operatrici mobili. 

In attesa di specifiche FAQ

Sul tema, anche il giornalista Roberto Lenzi, sul Sole 24 Ore (22 Agosto 2024), nell’articolo “Mezzi a combustione ammessi con riserva”, scriveva che: «vista la complessità dell’argomento, una ulteriore precisazione da parte del ministero sarebbe opportuna. Oltre ai neo imprenditori, sono molte le imprese edili e di escavazione nonché quelle che operano nel ramo della logistica, che sono interessate dal chiarimento». Agevola è impegnata nel deposito di specifiche FAQ alle istituzioni, in prima linea per poter fornire informazioni circostanziate ai propri interlocutori, che hanno il diritto di poter compiere scelte consapevoli in merito alla programmazione dei loro investimenti.

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Jessica Gaigher / The Founder

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