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Transizione 5.0, via agli incentivi

Via libera definitivo al Piano Transizione 5.0. Nella serata di martedì scorso è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto attuativo. Attraverso il portale GSE dedicato, attivato dal giorno successivo, alle imprese è ora accessibile il nuovo programma di crediti d’imposta per progetti di innovazione “green”. Lungo e complesso l’iter di attuazione, in cui il Mimit ha dovuto cercare compromessi con molteplici attori, dall’Europa alle categorie, passando per il concerto interministeriale. Oltre 6 miliardi sul piatto, “on-off”: per le aziende è arrivato il momento di sbloccare le decisioni di investimento.

 

Il decreto di attuazione del Piano 5.0 è online, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024. Contemporaneamente, è stato emanato il decreto direttoriale Mimit che dispone, a partire dalle 12 del 7 agosto, il via alla piattaforma per la richiesta dei nuovi e ambitissimi crediti d’imposta 5.0, accessibile tramite Spid al sito www.gse.it, con i modelli per compilare le certificazioni e gli attestati necessari.

Da mercoledì scorso, dunque, via all’inoltro delle domande. Al momento, è possibile soltanto “prenotare” i tax credit e sottoporre a GSE la comunicazione intermedia (entro un mese dalla prenotazione) attestante il versamento di un acconto di almeno il 20% sul progetto agevolabile. Per quanto riguarda le comunicazioni ex post occorrerà invece attendere un ulteriore decreto direttoriale, la cui pubblicazione è prevista per settembre.

Possono finalmente sbloccarsi le tante trattative rimaste ferme in questa prima parte dell’anno, in cui il mercato interno dei beni strumentali ha inevitabilmente subito gli effetti del ritardo dell’avvio del nuovo piano d’incentivazione. Con il mercato delle macchine utensili affamato di 5.0, ora le decisioni d’investimento che si erano fermate devono riscuotersi in tempi rapidi, considerata la durata limitata del piano.

Beneficio 5.0, fino al 45% per spese annuali entro 50 milioni

I crediti d’imposta 5.0 si applicano a progetti di innovazione che consentono di ottenere un risparmio energetico misurabile rispetto all’anno precedente o rispetto a scenari controfattuali (almeno il 3% di riduzione dei consumi della struttura produttiva, oppure, almeno il 5% dei consumi del processo interessato dall’investimento). L’ammissibilità al Piano Transizione 5.0 è retroattiva: possono infatti accedere gli investimenti avviati (con un primo impegno giuridicamente vincolante) dal primo gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. In base ai livelli di risparmio energetico programmati e allo scaglione di investimento (il tetto dei costi ammissibili tocca un massimo di 50 milioni di euro annui), sono previste aliquote di incentivazione dal 5 al 45%.

Progetti ammissibili

Gli investimenti agevolabili includono i beni strumentali materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016 già ricompresi dal Piano Transizione 4.0, con un’estensione al software gestionale, se associato all’acquisto di moduli software di monitoraggio dei consumi energetici.

Il progetto 5.0 può riguardare anche un solo processo produttivo (eventualmente costituito da un solo bene) ma, in relazione alla singola struttura produttiva, non è eleggibile all’agevolazione più di un progetto alla volta.

Bonus anche per formazione e rinnovabili

Nell’ambito del medesimo progetto di investimento, agli “investimenti trainanti”, rappresentati dai beni strumentali, si può associare la realizzazione di investimenti “trainati”: in particolare quelli per la realizzazione di impianti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e quelli per la formazione su tecnologie per la transizione digitale ed energetica (nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e impianti energetici e comunque entro il tetto di 300 mila euro).

Procedura d’accesso: come prenotare subito i crediti 5.0

Il primo step per l’accesso ai nuovi incentivi 5.0 consiste in un’attenta ed esperta prevalutazione dell’investimento, già avviato o in programma. La prevalutazione è propedeutica alla stesura della prima tornata di documenti che è obbligatorio trasmettere a GSE: si tratta della comunicazione preventiva con le informazioni sul progetto e della certificazione ex ante (una perizia asseverata) sugli obiettivi di risparmio energetico. Gli oneri documentali e procedurali previsti per la corretta fruizione dell’incentivo rendono una consulenza esperta e strutturata indispensabile all’impresa interessata all’accesso.

Inviate comunicazione ex ante e perizia, il GSE esegue le prime verifiche formali ed entro cinque giorni comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, è necessario inoltrare al Gestore una comunicazione intermedia sugli investimenti in cui si attesta che è stato versato un acconto di almeno il 20% del costo del progetto. Entro ulteriori cinque giorni, GSE darà nuova comunicazione dell’esito di ulteriori verifiche: se l’investimento risulterà inferiore a quanto dichiarato ex ante, il credito spettante sarà rideterminato al ribasso. Per gli oneri di comunicazione e certificazione da assolvere a progetto completato c’è tempo fino al 28 febbraio 2026.

Decreto attuativo: quali novità rispetto alla norma primaria

A completamento della norma primaria, il decreto attuativo di recente pubblicazione interviene fornendo dettagliate indicazioni sull’ambito soggettivo, sulle caratteristiche degli investimenti agevolati e sulle modalità di accesso e di fruizione dell’agevolazione. Se alcuni aspetti salienti del decreto erano già stati resi noti agli addetti ai lavori attraverso la diffusione delle prime bozze redatte dal Mimit, quest’ultima e definitiva versione fissa alcuni paletti originariamente non contemplati.

Paletti per la cumulabilità

Il più significativo riguarda la cumulabilità con altre agevolazioni. Il decreto attuativo conferma il già noto divieto di cumulo con gli incentivi ZES Unica e 4.0, ma specifica anche che i crediti d’imposta 5.0 sono cumulabili solo con altre «agevolazioni finanziate con risorse nazionali», che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma non porti al superamento del costo sostenuto. Non risulta dunque lecito il cumulo con agevolazioni finanziate da fondi europei, come quelle previste da programmi regionali (PR FESR), a meno che sul punto non si trovi un nuovo compromesso con Bruxelles.

Maggiori aperture per gli energivori

In seguito a un fitto dialogo con l’UE, il decreto attuativo appena pubblicato apre a una serie di attività delle industrie energivore che erano state inizialmente escluse in toto dall’accesso al Piano. Per quanto riguarda le imprese con attività DNSH, infatti, il decreto dispone che la preclusione può essere superata se gli investimenti soddisfano specifici presupposti.

Anche gli ingegneri tra i certificatori accreditati

Il decreto attuativo amplia l’elenco dei certificatori abilitati a firmare le perizie asseverate, sulla base dei modelli caricati sul portale GSE. Tra le categorie ammesse, oltre alle due già individuate dal Dl PNRR 4, cioè Ege con certificazione UNI CEI 11339 ed ESCo con certificazione UNI CEI 11352, compaiono ufficialmente gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale ma anche «i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi».

È GSE, poi, incaricato di verificare in loco le caratteristiche tecniche degli investimenti effettivamente realizzati e della loro corrispondenza rispetto a quelli comunicati e oggetto delle certificazioni. I risultati dei controlli saranno inoltrati all’Agenzia delle entrate.

Dicitura 5.0, carte in regola

Il decreto attuativo fornisce infine una chiara indicazione rispetto alla dicitura 5.0 da inserire in tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, compresi certificazioni, perizie, fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

In particolare, si fa riferimento alla «disciplina di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56». L’apposizione di tale dicitura assolve automaticamente anche l’obbligo relativo alla “dicitura 4.0” qualora fosse necessario scalare a tale agevolazione in assenza del sufficiente conseguimento del risparmio energetico.

 

DICITURA PROGETTI TRANSIZIONE 5.0 DAL PRIMO GENNAIO 2024
SULLA BASE DELLE NORMATIVE VIGENTI AL 7 AGOSTO 2024
DA INDICARE SU TUTTI I DOCUMENTI DI SPESA

“BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 APRILE 2024, N. 56”

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Jessica Gaigher / The Founder

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