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Plafond de minimis a 300 mila euro dal 2024. Triplicato per l’autotrasporto

Aiuti di Stato, aumentano le possibilità di cumulo per le imprese: per tutti i settori, plafond innalzato a 300 mila euro a partire dal primo gennaio 2024. 100 mila euro in più per le aziende, 200 mila in più per l’autotrasporto, che vede triplicata la soglia imposta dalla precedente normativa. È entrato in vigore il nuovo regolamento comunitario de minimis, che si applicherà fino al 31 dicembre 2030. Più “spazio” per il cumulo di contributi a fondo perduto e di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Uno sguardo al vecchio regime e alle novità al via con il nuovo anno.

 

Gli Stati Membri possono introdurli senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione Europea: gli aiuti de minimis sostengono le imprese attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Sino a pochi giorni fa sono stati disciplinati dal regolamento (Ue) 1407/2013, scaduto il 31 dicembre 2023, che prevedeva un massimale per il loro utilizzo di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari (quello in questione e i due precedenti). Il massimale era ridotto a 100 mila euro per il settore dell’trasporto di merci su strada per conto terzi.

Il più recente regolamento 2023/2831 della Commissione Europea, del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea del 15 dicembre 2023 (cui si affianca il nuovo regolamento comunitario 2023/2832 applicabile per gli aiuti de minimis concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale), sostituisce il precedente dall’inizio del 2024.

Il quadro dal primo gennaio 2024

  • Non più massimali ridotti per particolari settori o attività: la soglia per ogni impresa unica, di qualunque dimensione, è portata a 300 mila euro nell’arco di tre anni. Più “spazio”, dunque, per il cumulo di contributi a fondo perduto (come quelli garantiti dai bandi regionali e dal Bando Isi Inail 2023, pubblicato alla fine del 2023 e di cui si attendono, per la fine di febbraio, indicazioni sulle date di apertura) e di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
  • Plafond triplicato per l’autotrasporto, con conseguente ampliamento delle forme di aiuti accessibili al settore.

Il regolamento comunitario de minimis continua a non applicarsi agli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

  • Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione. Per ogni nuova concessione si deve tener conto dell’importo complessivo di quelli concessi nei tre anni precedenti. Il calcolo del triennio su base mobile previsto dal regolamento, che ha generato dubbi di interpretazione, verrà ulteriormente chiarito dalla Commissione Europea.
  • La verifica del plafond resta legata, come in precedenza, al concetto di “impresa unica” (ossia di gruppo), in cui si aggregano imprese, nello stesso Stato Membro, collegate da almeno una relazione. Questa relazione si verifica quando un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra, ha il potere di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa, o esercita un’influenza dominante tramite contratto o clausola statutaria. Anche un’impresa azionista o socia può essere considerata parte di un’impresa unica se, attraverso accordi con altri azionisti o soci, controlla la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa. Tutte le imprese connesse da queste relazioni formano un’impresa unica.
  • In caso di superamento della soglia massima, i nuovi aiuti non possono beneficiare dello stesso regime.
  • Gli aiuti de minimis concessi a norma del nuovo regolamento comunitario possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del vecchio regolamento (Ue) 1407/2013 a concorrenza del massimale di 300 mila euro.
  • Alcuni aiuti potranno continuare a essere attribuiti sulla base della normativa precedentemente vigente per ulteriori sei mesi.
  • La Commissione istituirà un registro centrale degli aiuti concessi alle imprese a livello europeo utilizzabile dagli Stati membri dal primo gennaio 2026. Fino ad allora, secondo le disposizioni del decreto del ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in Italia il monitoraggio degli aiuti de minimis continuerà a fare riferimento al Registro Nazionale aiuti di Stato. Lo strumento permette di condurre ricerche per capire quali contributi de minimis l’azienda ha ottenuto negli anni.

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Jessica Gaigher / The Founder

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