Le imprese snobbano il Piano 5.0, troppo «difficile da usare»,...
Scopri di piùDICITURA DOCUMENTAZIONE 4.0: solo sulla fattura o anche altrove?
Espresso riferimento alla norma agevolativa: deve essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione del bene agevolabile 4.0?
Credito d’imposta 4.0: come ricordato settimana scorsa, la Legge di bilancio 2021 ribadisce che «ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni legislative».
Fatture e altri documenti, dunque. Quali?
Questa la dicitura da apporre dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022:
«Bene agevolabile ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art. 1 commi dal 1051 al 1067, come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021».
Secondo la Legge di Bilancio 2021, l’espresso riferimento alle disposizioni di legge deve essere indicato anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.
È davvero così?
Con la risposta all’interpello n. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione del comma 1062 dell’articolo 1 della citata Legge di Bilancio, sul tema della dicitura da apporre obbligatoriamente sulla documentazione relativa agli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 per l’ottenimento del credito d’imposta.
Con la risposta al quisito 270, l’Agenzia ha confermato che l’obbligo resta effettivamente fermo per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il «documento di trasporto».
Invece, presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardi univocamente i beni oggetto dell’investimento cui si riferiscono i documenti summenzionati, essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062.
Se manca la dicitura corretta, l’agevolazione si salva così
Come chiarito nella risposta all’interpello n. 438/2020, prima dei controlli ufficiali è possibile regolarizzare i documenti sprovvisti di dicitura già emessi, evitando di compromettere la fruizione dell’agevolazione. Basta seguire le giuste “istruzioni per l’uso”.
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