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CREDITI IMPOSTA E FONDI DI GARANZIA: POTENZIATI GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

Il Decreto Aiuti approda in Gazzetta Ufficiale. Nell’ottica di contrastare gli effetti della crisi politica e militare, nuove misure rafforzano i crediti d’imposta ed estendono i fondi di garanzia

Con un ammontare complessivo di risorse mobilitate pari a 14 miliardi di Euro, il Decreto Aiuti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022. Approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 2 maggio e sottoposto a modifica il 5 maggio, è in vigore dal 18 maggio 2022.

Confermate le novità in arrivo per le imprese. Il testo, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, punta a contrastare gli effetti economici e umanitari derivati dal conflitto.

Il decreto prevede la proroga al 31/12/2022 della garanzia di SACE sui prestiti per la liquidità delle imprese danneggiate dalla guerra. Sostegni alla liquidità sono destinati anche alle PMI. Sale al 50% il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, mentre sale al 70% (per le piccole imprese) e al 50% (per le medie imprese) il credito d’imposta Formazione 4.0.

CREDITO D’IMPOSTA 4.0: BONUS IN CRESCITA

Beni strumentali immateriali 4.0

È incrementato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.: 

  • solo per quest’anno l’aliquota sale dal 20 al 50%

Il beneficio è valido per investimenti effettuati dall’01/01/2022 fino al 31/12/2022 o 30/06/2023 (a condizione che l’ordine sia stato accettato e che si sia pagato un acconto per almeno il 20% del valore dei beni entro il 31/12/2022).

Formazione 4.0

Viene incrementata l’aliquota del credito d’imposta per la formazione:

– si passa dal 50 al 70% per le piccole imprese;

– si passa dal 40 al 50% per le medie imprese. 

La misura mira a rispondere alla carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, e prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

FONDI DI GARANZIA: COSA CAMBIA

Il Decreto include novità anche per quanto riguarda le Garanzie SACE e MCC

Previa autorizzazione della Commissione europea, SACE S.p.A. può concedere, sino al 31/12/2022, garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari.
Inoltre, sempre previa autorizzazione della Commissione europea, la copertura del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, potrà essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

SACE: cambiano i requisiti d’accesso; proroga dal 30/06/2022 al 31/12/2022

Per sopperire alle esigenze di liquidità derivanti dalla guerra, SACE S.p.A. concede fino al 31/12/2022 garanzie in favore di banche per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese, con sede in Italia, che si trovano in una situazione di crisi (a causa dei rincari energia, delle contrazioni di produzione o della domanda) a partire dal 31/01/2022

La garanzia copre: capitale + interessi + oneri accessori ed è concessa alle seguenti condizioni: 

– rilascio entro il 31/12/2022 (non più 30/06/2022);

– durata massima: 6 anni (prorogabile fino a 8 anni);

– durata massima pre-ammortamento: 36 mesi.

L’importo del prestito assistito da garanzia (eventualmente sommato ad altri aiuti già percepiti da SACE) non deve essere superiore al maggiore tra

1) 15% del fatturato (non più 25%) annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (rilevabili da bilancio/ unico). Se l’azienda ha iniziato la sua attività al 31/12/2019 si fa riferimento al fatturato degli esercizi effettivamente conclusi;

2) 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento (non più il doppio delle spese per il personale).

MCC: la garanzia sale al 90% per l’efficientamento energetico

Viene offerta una rinnovata e rafforzata possibilità di sostegno alle imprese impegnate nell’efficientamento energetico con nuove condizioni in vigore fino al 31/12/2022. Fino a questa data la garanzia del fondo può essere concessa su finanziamenti a scopo d’investimento e copertura dei costi del capitale d’esercizio, alle seguenti condizioni: 

garanzia massima del 90% alle imprese (a prescindere dalla classe di valutazione/rating) per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di efficientamento energetico, riduzione o diversificazione del consumo di gas o resilienza aziendale a fronte di oscillazioni del mercato dell’energia elettrica;

– importo massimo garantito 5 milioni;

– importo massimo garantito non superiore al maggiore tra

 1) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (rilevabili da bilancio/unico). Se azienda ha iniziato la sua attività al 31/12/2019 si fa riferimento al fatturato degli esercizi effettivamente conclusi; 

2) 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. 

La gratuità della garanzia sarà assicurata alle sole aziende operanti nei settori ritenuti particolarmente colpiti a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Per tutti gli altri tipo di finanziamento, il Fondo di garanzia MCC continuerà ad avere un tetto massimo dell’80%; seguiteranno a non essere richiesti requisiti particolari e verranno applicate le normali commissioni.

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