Le imprese snobbano il Piano 5.0, troppo «difficile da usare»,...
Scopri di piùBonus formazione 4.0: la scadenza non cambia
Il termine di validità del bonus formazione 4.0 non viene modificato: l’agevolazione, quindi, rimane valida fino al 31 dicembre 2022.
È quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 secondo cui la scadenza del bonus formazione 4.0, a differenza degli altri bonus Transizione 4.0, non viene prorogata. La bella notizia è che, se non cambia la scadenza, significa che il bonus formazione 4.0, se non altro, viene confermato.
La Manovra, in particolare, estende a tutto il 2025 i crediti d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e per innovazione e design e, addirittura, fino al 31 dicembre 2031 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.
Non interviene, invece, sulla scadenza del credito d’imposta formazione 4.0, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017, art. 1, commi da 46 a 56) e da ultimo modificato e prorogato con la legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l)).
Chi può usufruire del Bonus Formazione 4.0
Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Questo a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza (ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli); dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Chi non può usufruire del Bonus Formazione 4.0
Non possono usufruirne le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Nemmeno alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive (di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001) il Bonus Formazione 4.0 potrà essere riconosciuto.
La richiesta del Bonus di Formazione 4.0 dipende dalla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali sono le attività formative finanziate?
Il credito d’imposta spetta per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity; imulazione e sistemi cyber-fisici; – prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Attenzione: il credito d’imposta non può essere utilizzato per l’adeguamento ad obblighi di legge (es. salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente).
L’attività formativa
Gli ambiti aziendali in cui l’attività formativa deve essere svolta sono: vendita e marketing; informatica e tecniche e tecnologie di produzione.
Le lezioni possono essere svolte in modalità on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208).
Chi può occuparsi dell’attività formativa?
L’attività formativa può essere fatta dall’impresa o da formatori esterni scelti dall’impresa stessa che possono essere: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea e Istituti tecnici superiori (ITS).
Spese ammissibili al credito d’imposta
Secondo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, per i periodi di imposta 2021 e 2022, sono ammissibili al credito d’imposta:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Tutte le spese devono essere certificate e devono risultare da un’apposita certificazione, da allegare al bilancio, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora presente, ovvero da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. A fronte delle spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, queste imprese maturano un credito d’imposta di importo non superiore al minore tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– per le piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– per le medie imprese: in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– per le grandi imprese: in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
La misura del credito d’imposta, fermi restando i limiti massimi annuali, per tutte le imprese è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017.
Cosa devono fare le imprese che hanno usufruito del credito di imposta?
Queste imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese, poi, devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, utile alla valutazione dell’andamento, della diffusione e dell’efficacia delle misure agevolative.
Il modello di comunicazione (approvato con decreto del 6 ottobre 2021) deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.
L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Per maggiori informazioni o per avere una consulenza
Jessica Gaigher
gaigher@agevolagroup.it
045 5118495
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