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Scopri di piùIndustria 4.0: fabbricati e costruzioni
Definizione e relative ricadute sull’applicazione dell’agevolazione Industria 4.0
Dall’agevolazione “Industria 4.0” (ora “Transizione 4.0”), precedentemente conosciuta come “Iperammortamento”, sono da considerarsi esclusi gli investimenti in beni immobili.
Tale esclusione è sancita dall’art. 1, comma 93, della Legge n. 208 del 2015, richiamato dal comma 13 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017, con la quale è stato istituito l’ “Iperammortamento”) e, successivamente, dal comma 34 art. 1 della Legge 205 del 2017, che prevede la non applicabilità del beneficio agli investimento “…in fabbricati e costruzioni…”.
Nasce quindi la necessità di definire cosa sia da intendersi con la dicitura “fabbricati” e “costruzioni”
Nella circolare n.4/E pubblicata con data 30.03.2017 dall’Agenzia delle Entrate, in coordinamento con il MiSE, viene evidenziato che per la corretta individuazione degli investimenti in “fabbricati e costruzioni”, ai fini della loro esclusione dall’agevolazione, assumono rilevanza i criteri applicati in sede catastale per la procedura di attribuzione, mediante stima diretta, della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi “D” e “E”.
Specifici chiarimenti vengono riportati dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare nella circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016, dove viene precisato che alla categoria “costruzioni” afferisce
<<… qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate>>.
Inoltre la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, con nota n. 60244 del 27 aprile 2016, definisce come non oggetto di stima catastale e, pertanto, non da considerarsi costruzioni
<<…quei silos (ovvero qualunque altro genere di contenitori) che costituiscono elementi della linea produttiva, attraverso la quale si realizzano i diversi processi di lavorazione (ad esempio, i silos presenti negli impianti di miscelazione, gli atomizzatori tipici dell’industria ceramica, ecc.), così come quei silos che possono essere agevolmente rimossi secondo il richiamato principio di valenza generale>>.
Sempre nella stessa nota, si legge <<Preliminarmente all’esame delle specifiche fattispecie, in linea generale, che la nozione di “… opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo…”, con cui la circolare n. 2/E del 2016 ha definito le “costruzioni” – da includere nella stima diretta – è riconducibile, di norma ad una condizione tecnico-fisica del bene che ordinariamente ne impedisca l’agevole rimozione (anche sotto il profilo della convenienza economica), senza alterare o distruggere il bene stesso o le altre componenti costituenti l’unità immobiliare (ad esempio per poter eventualmente riassemblare e utilizzare tale bene altrove).>>
In sintesi è possibile affermare che, nel momento in cui l’opera sia realizzata in modo da poter essere smontata e riassemblata, senza prevedere alcuna alterazione o distruzione della stessa e/o dei sui componenti (tipicamente, una struttura prefabbricata costituita da elementi metallici, sia portanti, che di tamponamento, con tutte e sole unioni bullonate e/o avvitate), nonché connessa al processo produttivo di un bene agevolabile, non è da considerarsi una costruzione, ma parte del bene produttivo, quindi, come tale, agevolabile ai senti della Legge 232/2016 (allora “Iperammortamento”, successivamente “Industria 4.0”, oggi “Transizione 4.0”).
Vediamo un esempio pratico
Consideriamo un impianto di essicazione del legno, avente dimensioni anche importanti (lunghezza 20 m, larghezza 6 m, altezza 5 m), costituito da un involucro esterno di contenimento e da impiantistica interna, il tutto fondato su una platea.
Possiamo affermare che l’involucro esterno è parte essenziale del ciclo produttivo poiché mediante il controllo della temperatura e dell’umidità, è necessario a separare l’area di lavoro dall’ambiente esterno.
Quindi, se tale involucro viene realizzato come prefabbricato in elementi metallici (sia portanti, che di tamponamento), collegati, tra loro ed alla fondazione, solamente mediante bullonatura e/o viti, alla luce di quanto innanzi esposto, potrà non considerarsi costruzione, ma parte dell’impianto di essicazione e, come tale, agevolabile ai fini “Industria 4.0”, ovviamente se l’impianto sarà tale da poter soddisfare i previsti n° 5+2 requisiti normativi.
Secondo il nostro esempio quindi, se l’involucro di contenimento dovesse essere realizzato con differente metodologia di connessione (per esempio, mediante saldatura) o con differenti materiali (laterizio e/o calcestruzzo), pur non modificandosi la stretta connessione al ciclo produttivo, sarebbe da considerarsi una costruzione e, come tale, escluso dall’agevolazione.
È del tutto evidente, come il particolare caso preso in esame, si configuri come una problematica di confine, che può portare un bene, o parte dello stesso, a rientrare o meno nella lista dei costi agevolabili, con ricadute non trascurabili in termini economici.
In caso di dubbio, è comunque consigliabile provvedere ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate o al MiSE un quesito, la cui risposta possa permettere di definire con certezza il perimetro dei beni rientranti, in modo da poter usufruire dell’agevolazione.
Per maggiori informazioni o per avere una consulenza
Jessica Gaigher
gaigher@agevolagroup.it
045 5118495
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