Le imprese snobbano il Piano 5.0, troppo «difficile da usare»,...
Scopri di piùBONUS PATRIMONIALIZZAZIONE
Credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale. Ne possono fruire le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, con sede legale ed amministrativa in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti:
- ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore 5.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro
- abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%.
L’agevolazione, istituita dall’art. 26, comma 8, del decreto Rilancio, è riconosciuta a fronte di aumenti di capitale ed è finalizzata ad aiutare le società che abbiano subito una riduzione del patrimonio netto per le perdite causate dalla crisi economica conseguenza della pandemia di Covid-19.
La legge di Bilancio 2021 è intervenuta sulla disciplina modificando alcune condizioni per accedere al bonus.
Secondo la norma istitutiva, per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti entro il 31 dicembre 2020, il credito d’imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
Con legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è stato esteso ai versamenti di capitale effettuati fino al 30 giugno 2021 e potenziato. In particolare, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, il credito di imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, da assumere al lordo delle perdite stesse;
- fino a concorrenza del 50% dell’aumento di capitale sociale effettuato.
ATTENZIONE
È prevista la decadenza dall’agevolazione, con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima 1° gennaio 2024, per gli aumenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, e in caso di distribuzione di riserve prima 1° gennaio 2025, per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni o per avere una consulenza contattami gaigher@agevolaimprese.com
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