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Come mantenere i requisiti per non perdere l’agevolazione
Come recentemente portato in evidenza dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n° 956-1660/2018, si può certamente sintetizzare che il possesso dei previsti requisiti “Industria 4.0” riferiti ad uno specifico bene (possesso regolarmente certificato tramite perizia o autodichiarazione, come normativamente previsto), non sono di per sé stessi sufficienti affinché il predetto bene possa concretamente usufruire della relativa agevolazione, ma è necessario che il bene in questione mantenga tutti i requisiti obbligatori inizialmente accertati, almeno per tutto il periodo entro il quale si andrà ad usufruire dell’agevolazione (iperammortamento o credito d’imposta).
Quanto innanzi si può considerare la sintesi del contenuto della risposta all’interpello di cui sopra, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle interessanti indicazioni, che si possono riassumere nei due punti seguenti:
- un bene può essere tale da non rispettare i requisiti previsti dalla norma per poter essere agevolabile (con particolare riferimento a quanto relativo al trasferimento dati), a patto che la circostanza permanga per un lasso di tempo marginale e non sia dovuta ad una evidente e permanente deficienza delle capacità del bene;
- un bene può mantenere l’agevolazione prevista dalla norma, anche nel caso in cui lo stesso sia utilizzato in modalità manuale e non automatica, a patto che il tempo di utilizzo in modalità manuale sia da considerarsi marginale.
Come è del tutto evidente, la portata della risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello innanzi richiamato è assolutamente rilevante.
Infatti, il proprietario del bene che viene ad usufruire dell’agevolazione, deve farsi parte diligente nell’intervenire rapidamente, in caso di necessità o di guasti, in modo da preservare nel tempo (quindi almeno 3 o 5 anni, a seconda che il bene sia stato acquistato prima o dopo il 16 novembre 2020, quindi ricada o meno nella Legge di Bilancio 2021) il rispetto dei requisiti normativamente previsti per il bene “Industria 4.0”.
Per valutare con completezza quanto innanzi riportato, pare qui il caso di fare un esempio.
Si consideri una macchina operatrice mobile, dotata del necessario kit “Industria 4.0” per l’interscambio dei dati, generalmente gestito tramite soluzione “cloud”. Predetta soluzione prevede l’installazione a bordo di una SIM dati, per il collegamento alla rete cellulare.
Ebbene, se l’interscambio dei dati dovesse risultare manchevole per un periodo limitato in conseguenza della mancanza di copertura della rete (ricordiamo, sempre ed esclusivamente per un periodo marginale), non si incorrerebbe nel pericolo di revoca dell’agevolazione, cosa che invece si potrebbe concretizzare se la SIM dati non fosse più in grado di collegarsi alla rete telefonica, per esempio per problemi contrattuali o di mancanza di credito. In tale circostanza, a fronte di controlli delle preposte Autorità, la mancanza di diligenza del proprietario del bene, potrebbe con ogni probabilità portare alla revoca dell’agevolazione, con l’ulteriore applicazione delle relative sanzioni.
Da tutto quanto innanzi riportato, si deduce chiaramente come il proprietario del bene in agevolazione, debba, non solo porre attenzione e diligenza nella conduzione dei beni affinché gli stessi possano mantenere nel tempo previsto i requisiti di norma, ma conviene prudentemente si doti di una adeguata documentazione, tale da poter inequivocabilmente dimostrare che il predetto bene ha nel tempo mantenuto le caratteristiche normativamente previste, in modo che, anche in caso di un controllo postumo, non corra il rischio di incorrere nella necessità di restituire l’agevolazione utilizzata, con l’aggravio delle relative sanzioni.
Ing. Bruno Mosole
Per maggiori informazioni o per avere una consulenza contattami gaigher@agevolaimprese.com
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